Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da infezione coronavirus COVID-19

logo2Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da infezione coronavirus COVID-19. Servizi esterni espletati dal personale di Polizia Locale. Assenza di adeguati dispositivi di protezione individuali (maschere, guanti, soluzioni disinfettanti per le mani, ecc.) e di prescrizioni cautelative uguali a quelle previste per le altre forze di polizia ad ordinamento statale. Richiesta di sospensione di tutti quei servizi esterni che presentano elevati fattori di rischio e non siano riconducibili ai caratteri di contingibilità ed urgenza.

 

L’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, dovuta al diffondersi del virus COVID-19 vista la velocità con la quale si sta propagando il contagio, e le modalità di espletamento dei servizi esterni eseguiti dal personale della Polizia Locale di Andria – in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuali (maschere, guanti, soluzioni disinfettanti per le mani, ecc.) e di prescrizioni cautelative uguali a quelle previste per le altre forze di polizia ad ordinamento statale, per assicurare l’adempimento delle misure di contenimento del contagio previste dai DPCM dell’8, 9 e 11 marzo c.a., estese a tutto il territorio nazionale, e di quelle previste dall’Ordinanza n. 182 del 14/03/2020, emanate dal Presidente della Regione Puglia per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – destano grande preoccupazione tra i lavoratori della Polizia Locale e di questa O.S.. Spiace registrare serie criticità per la tutela della salute dei lavoratori della P.L., delle loro famiglie oltre che dei fruitori dei servizi pubblici. Risulta a questa Organizzazione Sindacale che ai lavoratori della Polizia Locale di Andria, nella scorsa settimana, sono stati distribuiti appena n. 35 (trentacinque) Dispositivi di Protezione Individuale tipo FFP2 (mascherine) da utilizzare durante il servizio, a fronte di un numero doppio di operatori. E va da se che tali dispositivi, per essere efficaci, vanno utilizzati per una durata limitata a poche ore sicché una volta utilizzati andrebbero smaltiti in sicurezza secondo procedure che, tra l’altro, nessuno ha mai illustrato. Le misure precauzionali e i comportamenti da assumere in servizio non risultano essere stati codificati e tutti i servizi esterni espletati comportano inevitabilmente la possibilità di contatto frontale prolungato con soggetti a una distanza inferiore a un metro. Vengono comandati sistematicamente servizi di controllo di veicoli e di persone che circolano sull’intero territorio comunale, servizi che comportano sicuramente contatti prolungati con persone a una distanza inferiore a quella precauzionalmente prescritta, con oggetti (ad esempio documenti) forniti dagli utenti, ecc., in assenza di fornitura e quindi di utilizzo di idonei DPI. Stante gli elevati rischi per i lavoratori della Polizia Locale connessi alla mobilità delle persone fisiche sotto il profilo della diffusione del virus e alla mancata idonea e sufficiente fornitura dei DPI previsti dalla normativa, nelle more che le suddette forniture siano distribuite, si ritiene debba essere applicato quanto richiamato nel protocollo di’intesa siglato tra le parti sociali ed il Governo in tema di sicurezza dei lavoratori, ovvero l’immediata sospensione di tutti quei servizi esterni che presentano elevati fattori di rischio e non siano riconducibili ai caratteri di contingibilità ed urgenza, che dovrebbero essere urgentemente codificati a priori dal datore di lavoro, in modo da non lasciare spazio a dubbi interpretativi. Si richiede, inoltre, di attivare la maggiore accuratezza possibile nella pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti di lavoro, compresi gli automezzi in dotazione al personale, evitando il sovraffollamento dei locali e la frequente aerazione degli stessi con prodotti idonei. Si rammenta che ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008), la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico è in capo ai datori di lavoro, con la collaborazione dei medici competenti. Stesso obbligo in capo ai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008, è quello relativo all’adeguata informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte; a tal fine si chiede che i medici competenti dispongano i corretti protocolli operativi del caso dedicati e l’immediata rivalutazione del rischio, con l’urgente aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.) previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. In attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

 

Il Coordinatore FF.LL.

 

Roberto Cannone